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Informazioni e consulenze

Il centro di competenza Edilizia e Installazioni dell’apa offre ai soci una consulenza legale sugli appalti pubblici. Vi aiutiamo anche a prendere parte alle gare, mettendovi a disposizione moduli e dichiarazioni per i contratti più svariati.

Il vostro referente di lvh.apa
Informazioni e consulenze
Avv. - RA Dr. Alessandro Olivato
Ufficio di Competenza Edilizia ed Installazione
Sede centrale di Bolzano
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Suddivisione in lotti e specialità
Chi bandisce l’appalto?
Cosa si bandisce?
Come si bandisce?

Suddivisione in lotti e specialità – la legge provinciale sulle gare d’appalto

Definizione chiara: “lotto”, “lotto quantitativo” e “lotto qualitativo”

  • Lotto: parte della costruzione che non ha autonomia funzionale
  • Lotto quantitativo: secondo le funzioni o le diverse fasi in sequenza del progetto
  • Lotto qualitativo: ripartizione in lotti e specialità

Ripartizione degli appalti in lotti
Il volume e l’oggetto dei lotti viene deciso dal committente pubblico. Nel caso l’amministrazione pubblica decida di non suddividere l’appalto in lotti, è tenuta a motivarlo.

Chi bandisce l’appalto?

Stazione appaltante – enti pubblici: per “stazione appaltante” si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico o privato che bandiscono una gara per appaltare l’esecuzione di lavori pubblici, la fornitura di beni o di servizi. A livello provinciale gli enti pubblici sono i comuni, le comunità circondariali o le istituzioni pubbliche.

Cosa si bandisce?

“Appalti pubblici di lavori”: sono incarichi pubblici di opere e costruzioni. Hanno per oggetto l’esecuzione, oppure sia il progetto che l’esecuzione, in conformità ai requisiti specificati dall’ente appaltatore in base a un progetto preliminare o definitivo. Tali lavori vengono elencati nei portali elettronici sotto le categorie SOA (generiche) oppure SIOS (specialistiche).

“Appalti pubblici di servizi”: sono incarichi pubblici che hanno per oggetto la fornitura di servizi. I servizi che vengono appaltati possono essere ad esempio: noleggio di macchinari edili o di movimento terra con relativi operatori, manutenzioni e riparazioni, servizi di trasporto etc.

“Appalti pubblici di forniture”: sono altri incarichi pubblici riguardanti l’acquisto di beni. Per esempio l’acquisto di mobilio, di impianti e apparecchiature, di generi alimentari, di materiale da costruzione o installazione etc.

Come si bandisce?

“Procedure aperte”: sono quei bandi in cui tutti gli operatori economici interessati possono presentare un’offerta. I partecipanti devono accertarsi di possedere le necessarie qualifiche e requisiti previsti dalle condizioni del bando. Le procedure aperte sono visibili a tutti gli operatori economici nei portali elettronici.

“Procedure negoziate”: sono i bandi in cui la stazione appaltante invita operatori economici di sua scelta e tratta le condizioni dell’incarico. Nelle procedure negoziate sono soltanto gli operatori economici invitati a vedere i bandi nel portale.

“Affidamenti diretti”: sono procedure semplificate, possibili solo fino a un determinato valore limite (i limiti sono differenti a livello nazionale e provinciale). In caso di affidamenti diretti, la stazione appaltante può incaricare direttamente un operatore economico affidandogli lavori, servizi o forniture dopo che ha ottenuto preventivi, consultato un certo numero di altri operatori oppure condotto una ricerca di mercato.

“Accordo quadro”: si tratta di un accordo tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici. Lo scopo è quello di stabilire le condizioni degli appalti che saranno aggiudicati durante un certo periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente le quantità prevedibili.

“Dialogo competitivo”: è una procedura in cui la stazione appaltante, soprattutto in casi di lavori particolarmente complessi, entra in dialogo con i candidati ammessi al bando di gara. Lo scopo è quello di individuare una o più soluzioni adatte alle loro esigenze, in base alle quali i candidati sono invitati a presentare la loro offerta. Tutti gli operatori economici possono candidarsi a questo tipo di procedura.

Modifiche legislative delle gare pubbliche

A gennaio 2021 è stata modificata la legge provinciale n. 3 del 16 aprile 2020, mantenendo e prolungando alcune disposizioni vantaggiose per le PMI. A livello provinciale abbiamo ulteriori agevolazioni nel partecipare alle gare: per esempio gli appalti urgenti rimangono possibili in tutti i settori.

  • Nei lavori edili, le procedure negoziate fino alla soglia UE (5.350.000,00 €) possono essere condotte con un minimo di 15 inviti
  • Sono stati mantenuti i pagamenti anticipati (40%) e gli acconti 60%-80%)
  • Rimane in essere il subappalto al 100% e non occorre più citare la proposta a tre
  • Tornano ad essere necessarie le garanzie provvisorie sopra i 2.000.000,00 € in caso di lavori edili e forniture di servizi sopra i 214.000,00 €
  • Torna obbligatorio versare il contributo ANAC per appalti oltre i 150.000,00 €
  • Alcuni modelli sono stati revisionati.
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Informazioni e consulenze

Legge provinciale sugli appalti - soglie appalti

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Legge sugli appalti di Stato - soglie appalti

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Workshop sugli appalti pubblici

In corsi di stampo pratico spieghiamo ai partecipanti le novità legislative, mostriamo come adattare il portale alle nuove norme, come aggiornare registrazioni ed elenco telematico. Tutti i partecipanti al corso possono lavorare sul PC nel portale degli appalti utilizzando i propri dati di accesso.

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