Astensione dal lavoro del dipendente (Padre)
La legge n° 92 del 28 giugno 2012 ha introdotto le seguenti misure di sostegno della paternità, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015:
- Il padre lavoratore può astenersi dal lavoro per un giorno durante i cinque mesi successivi alla nascita del bambino. Si tratta di un diritto indipendente, cioè il padre può rivendicarlo nello stesso momento della madre (dopo la nascita). In questo caso, ha diritto al 100% della paga.
- Il dipendente può anche richiedere un ulteriore congedo speciale entro il quinto mese dalla nascita del bambino (anche due giorni consecutivi), ma solo se la madre rinuncia a uno o due giorni di congedo di maternità. In questo caso, è dovuta anche la paga completa.
Ulteriori informazioni si possono trovare online, nella pagina "Congedi papà" dell’INPS, dove sono spiegati in dettaglio il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012 e la circolare INPS n° 48 del 28 marzo 2013.
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