Periodo spettante di condegno parentale
Entrambi i genitori naturali hanno diritto al congedo parentale e ne possono usufruire per un massimo di 10 mesi entro il dodicesimo anno di vita del figlio. Se il padre richiede come minimo 3 mesi (continuativi o frazionati), il periodo complessivo sale a 11 mesi. Questo congedo speciale può essere richiesto da entrambi i genitori anche contemporaneamente.
La maternità/paternità facoltativa spetta:
- Alla madre salariata per un massimo di 6 mesi (continuativi o frazionati);
- Al padre salariato per un massimo di 6 mesi (continuativi o frazionati); se il padre richiede come minimo 3 mesi (continuativi o frazionati), il periodo complessivo sale a 7 mesi;
- Al padre salariato durante il periodo obbligatorio di maternità (dal giorno della nascita), anche nel caso la madre non lavori;
- Al genitore unico (madre o padre) per un massimo di 10 mesi (continuativi o frazionati).
Il congedo parentale spetta sia ai genitori naturali che a quelli adottivi o affidatari che percepiscono un salario. Il congedo va preso entro i primi otto anni dall’ingresso in famiglia, indipendentemente dall’età del figlio al momento dell’adozione o affidamento, e comunque entro il 18° anno di età.
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