Entità del condegno parentale
Durante il congedo parentale i genitori naturali ricevono un’indennità così quantificata:
- Fino al terzo anno di vita del figlio, e per un massimo di 6 mesi (madre o padre), il 30% del salario medio giornaliero, calcolato sulla base dello stipendio mensile percepito prima del congedo parentale;
- Fra il terzo e l’ottavo anno di vita del figlio, nel caso i genitori non abbiano ancora usufruito del congedo speciale o lo abbiano ricevuto solo parzialmente, il 30% del salario medio giornaliero, tuttavia soltanto a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia di 2,5 volte inferiore alla pensione minima (ossia € 495,43 per l’anno 2013).
- Fra l’ottavo e il dodicesimo anno di vita non spetta alcuna indennità.
Anche i genitori adottivi o affidatari ricevono il 30% del salario medio giornaliero, calcolato sulla base dello stipendio mensile percepito nel mese precedente al congedo parentale. Nello specifico:
- Entro 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dal reddito del richiedente e per un massimo di 6 mesi (entrambi i genitori);
- Fra 3 e 8 anni dalla data dell’ingresso del minore in famiglia, sempre che i genitori non abbiano ancora usufruito del congedo speciale o lo abbiano ricevuto solo parzialmente, il 30% della retribuzione, tuttavia soltanto a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia di 2,5 volte inferiore alla pensione minima.
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