Entità dei benefici
In caso di nascita (due mesi prima e tre mesi dopo) e in caso di adozione o affidamento (tre mesi dalla data di ingresso in casa del minore adottato o affidato nella famiglia), l'indennità di maternità è pagata al tasso dell'80% del salario giornaliero, che è determinato annualmente in base al tipo di lavoro svolto.
Se la gravidanza viene interrotta dopo il 3° mese, la prestazione viene pagata per 30 giorni. Se invece la gravidanza si interrompe dopo il 180° giorno, si applicano le medesime condizioni in essere per il parto.
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