Cos'é necessario?
Un'interruzione obbligatoria del lavoro che copra i seguenti periodi:
Prima della nascita:
Due mesi prima della data prevista per il parto (con l'eccezione della gestione flessibile del tempo libero) e il giorno del parto.
Periodi di divieto di rientro al lavoro anticipato ordinati dall’azienda sanitaria (in caso di gravidanza ad alto rischio) o dall'ispettorato del lavoro (per lavoro inadeguato).
Dopo il parto:
Tre mesi dopo la nascita (con l'eccezione della gestione flessibile del congedo). Se il parto avviene dopo la data prevista, viene conteggiato anche il tempo tra la data prevista e quella effettiva della nascita. In caso di nascita prematura oltre ai tre mesi dopo la nascita si ha diritto anche al tempo tra la data effettiva e quella prevista del parto.
Ulteriori periodi decretati dall'Ispettorato del lavoro come lavoro irragionevole subito dopo la nascita.
In caso di parto gemellare, la durata del congedo di maternità non cambia.
In caso di parto prematuro con ricovero del neonato, la lavoratrice può prendere il congedo di maternità per intero o solo in parte dopo la nascita, non appena il bambino torna a casa. Tuttavia, le condizioni di salute della lavoratrice devono permetterle di riprendere il lavoro (vedi sentenza della Corte Costituzionale n° 116/2011).
Un aborto dopo il 180° giorno di gravidanza è considerato una "nascita" a tutti gli effetti. In tal caso, la lavoratrice può usufruire dell'intero periodo di maternità, a meno che non decida di riprendere l'attività lavorativa (secondo l'art. 16, comma 1 bis del T.E., modificato dal GvD n° 119/2011).
Nel caso di adozione o affidamento di un minore italiano, ai sensi della legge n° 184/1983 il congedo di maternità è concesso per i cinque mesi successivi all'effettiva consegna del minore adottato o del minore affidato in preadozione (compreso il giorno della consegna).
Nel caso di adozioni internazionali o affidamenti preadottivi il congedo è dovuto, ai sensi della legge n° 184/1983, per i 5 mesi successivi all'arrivo in Italia del minore adottato/affidato (compreso il giorno dell'arrivo). Il congedo può essere preso, anche parzialmente, prima dell'ingresso del minore: in questo caso anche il congedo di maternità sarà di cinque mesi. Il congedo che non è stato preso prima dell'ingresso del minore può essere richiesto, anche suddiviso, entro cinque mesi dalla suddetta data di ingresso. I periodi di soggiorno all'estero che non sono seguiti da un provvedimento di adozione o di affidamento valido in Italia non possono essere coperti come congedo di maternità e devono essere giustificati diversamente. Il congedo non retribuito o non compensato è previsto anche per i periodi di soggiorno all'estero.
Nel caso di un affidamento non preadottivo, secondo la legge n° 184/1983 si ha diritto a tre mesi di congedo di maternità, che devono essere presi entro cinque mesi dalla data dell'affidamento, anche se divisi.
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