Beneficiari del congedo
- Lavoratrici per le quali vengono versati anche i contributi di maternità all’INPS (apprendisti, operai, impiegati, dirigenti) e che hanno un rapporto di lavoro esistente all'inizio del congedo di maternità.
- Lavoratrici disoccupate o sospese, a condizione che il congedo di maternità (art. 24 del T.E.):
- Sia iniziato entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro;
- Sia iniziato dopo i 60 giorni di cui sopra e si abbia diritto ad un’indennità di disoccupazione, di mobilità o salariale. Le disoccupate per le quali non sono stati versati contributi di disoccupazione negli ultimi due anni hanno diritto all'indennità, a condizione che il congedo di maternità sia iniziato entro 180 giorni dall'ultimo giorno di lavoro e che nel biennio precedente all'inizio della maternità siano state versate almeno 26 settimane di contributi all’INPS.
- Lavoratrici agricole con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato già classificate come salariate giornaliere nell'anno in cui è iniziato il congedo di maternità. Ciò deve essere dimostrato nei registri annuali nominativi, con almeno 51 giorni di lavoro agricolo.
- Lavoratrici domestiche e familiari che abbiano almeno 26 settimane di contributi nell'anno in cui è iniziata la maternità o 52 settimane di contributi nel biennio precedente all'inizio della maternità.
- Collaboratrici domestiche;
- Lavoratrici che svolgono attività di servizio sociale o pubblico come definito nell'art. 65 del T.E. (cosiddetto LSU o APU).
- Le dipendenti pubbliche (anche degli enti soppressi Inpdap ed Enpals) non hanno diritto a questo tipo di maternità. Tale categoria deve essere conforme alle disposizioni pertinenti previste per la pubblica amministrazione.
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