Beneficiari
Nel corso del primo anno di vita del bambino, la prestazione in parola spetta se è stata versata almeno una mensilità del contributo dello 0,72% nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. In mancanza del requisito, l’indennità spetta comunque nel primo anno di vita ai collaboratori che hanno titolo per percepire i trattamenti di maternità e paternità.
Il congedo spetta in misura pari al 30% del reddito calcolato per l’indennità di maternità o paternità.
Nel corso del secondo e terzo anno di vita del bambino, il congedo spetta esclusivamente in presenza del versamento di una mensilità di contributo dello 0,72% nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
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