Assegno provinciale al nucleo familiare
L'assegno al nucleo familiare provinciale è destinato alla cura e all'educazione
dei figli nei primi tre anni di vita (massimo 36 mesi). Per i figli adottivi
i tre anni di diritto all'assegno decorrono dalla data del provvedimento di
adozione.
Presupposti d'accesso
Figli: fino al compimento del terzo anno di vita; il figlio deve convivere
con il genitore o con i soggetti affidatari e deve risultare dalla certificazione
dello stato di famiglia del/della richiedente.
Residenza: Cittadini comunitari: devono avere almeno 1 giorno di residenza
in Alto Adige
Cittadini extracomunitari: devono avere almeno 5 anni di residenza in Alto Adige
Condizione economica: il reddito e patrimonio della famiglia (indipendentemente
dal numero dei componenti) non può superare Euro 80.000,00. Reddito e
patrimonio vengono valutati in ugual modo all'assegno regionale al nucleo familiare.
La domanda per l'anno 2011 può essere presentata solo dal momento in cui
si possiedono i requisiti indicando il reddito dell'anno 2009 e la situazione
patrimoniale al 31.12.2009.
Entità degli assegni ed erogazione
L'assegno è stabilito nella misura di Euro 100,00 al mese per figlio.
I pagamenti verranno effettuati mensilmente in rate posticipate di un mese,
ovvero la rata di gennaio viene liquidata a fine febbraio sul conto corrente
indicato nella domanda.
Scadenze
La domanda può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno. Se viene
presentata entro un anno dalla nascita o dall'adozione/affidamento (data del
provvedimento) del bambino, verranno liquidate retroattivamente le mensilità
dal mese successivo la nascita/adozione. Trascorso questo termine, l'assegno
spetterà dal mese successivo l'inoltro della domanda.
Per garantire continuità nell'erogazione dell'assegno, la domanda deve
essere ripresentata annualmente dal 1 settembre al 31 dicembre.
Assegno regionale al nucleo familiare
Da gennaio 2008 l'assegno regionale al nucleo familiare è erogato anche
a famiglie con 1 figlio entro il settimo anno di vita. In presenza di due o
più figli l'assegno continua ad essere erogato fino alla maggiore età.
Presupposti d'accesso
a) Sono equiparati ai figli minorenni:
figli maggiorenni disabili;
nipoti in linea diretta minorenni ovvero maggiorenni se disabili;
fratelli, sorelle ed i nipoti in linea collaterale minorenni orfani di
entrambi i genitori;
fratelli, sorelle ed i nipoti in linea collaterale disabili;
minori affidati dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo
pieno;
maggiorenni disabili posti sotto tutela, curatela, amministrazione di
sostegno.
Sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni
o con grado di invalidità pari o superiore al 74% nonchè i ciechi
civili ed i sordomuti.
I figli ed equiparati devono figurare sullo stato di famiglia del/della richiedente.
b) Residenza:
5 anni di residenza in Regione Trentino-Alto Adige o
15 anni in Regione Trentino-Alto Adige (anche con interruzioni), di cui
almeno 1 anno ininterrottamente antecedente alla presentazione della domanda
Se la persona richiedente non soddisfa i requisiti della residenza deve possederli
il coniuge.
c) Il/la richiedente deve appartenere ad uno dei seguenti gruppi:
lavoratori/trici,
pensionati,
lavoratori/trici autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti/mezzadri),
non iscritti a forme di previdenza obbligatoria (p.es. casalinghe, studenti),
disoccupati/e,
in mobilità,
collaborazioni coordinate e continuative, contratto a progetto o programma,
liberi professionisti.
Entità degli assegni ed erogazione
L'ammontare dell'assegno varia in base al reddito e patrimonio e dal numero
dei componenti del nucleo familiare. I pagamenti verranno effettuati mensilmente
in rate posticipate di un mese sul conto bancario indicato.
Scadenze
La domanda per l'anno 2010 può essere presentata solo a partire dal momento
in cui si possiedono i requisiti. La decorrenza della domanda parte dal mese
successivo dalla presentazione della stessa. Ad esempio se la domanda viene
presentata in marzo l'assegno spetta dal mese di aprile.
Per garantire continuità nell'erogazione dell'assegno, la domanda deve
essere ripresentata annualmente a partire dal 1 settembre al 31 dicembre di
ogni anno.
Valutazione del reddito e patrimonio:
Per le domande con anno di riferimento 2011, che si possono presentare a partire
dall'1 settembre 2010, si deve indicare il reddito dell'anno 2009 e la situazione
patrimoniale al 31.12.2009.