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17.05.2012     /  Home  /  APA Servizi  /  Pensioni e previdenza

Tutto sugli assegni famigliari


La provincia e la regione assistono le famiglie che hanno figli. Qui il patronato INAPA vi spiega come inoltrare le richieste di assegni. Aggiornamento: agosto 2010.

Assegno provinciale al nucleo familiare
L'assegno al nucleo familiare provinciale è destinato alla cura e all'educazione dei figli nei primi tre anni di vita (massimo 36 mesi). Per i figli adottivi i tre anni di diritto all'assegno decorrono dalla data del provvedimento di adozione.

Presupposti d'accesso

  • Figli: fino al compimento del terzo anno di vita; il figlio deve convivere con il genitore o con i soggetti affidatari e deve risultare dalla certificazione dello stato di famiglia del/della richiedente.
  • Residenza: Cittadini comunitari: devono avere almeno 1 giorno di residenza in Alto Adige
  • Cittadini extracomunitari: devono avere almeno 5 anni di residenza in Alto Adige
  • Condizione economica: il reddito e patrimonio della famiglia (indipendentemente dal numero dei componenti) non può superare Euro 80.000,00. Reddito e patrimonio vengono valutati in ugual modo all'assegno regionale al nucleo familiare.

  • La domanda per l'anno 2011 può essere presentata solo dal momento in cui si possiedono i requisiti indicando il reddito dell'anno 2009 e la situazione patrimoniale al 31.12.2009.

    Entità degli assegni ed erogazione
    L'assegno è stabilito nella misura di Euro 100,00 al mese per figlio. I pagamenti verranno effettuati mensilmente in rate posticipate di un mese, ovvero la rata di gennaio viene liquidata a fine febbraio sul conto corrente indicato nella domanda.

    Scadenze

    La domanda può essere inoltrata in qualsiasi momento dell'anno. Se viene presentata entro un anno dalla nascita o dall'adozione/affidamento (data del provvedimento) del bambino, verranno liquidate retroattivamente le mensilità dal mese successivo la nascita/adozione. Trascorso questo termine, l'assegno spetterà dal mese successivo l'inoltro della domanda.
    Per garantire continuità nell'erogazione dell'assegno, la domanda deve essere ripresentata annualmente dal 1 settembre al 31 dicembre.


    Assegno regionale al nucleo familiare

    Da gennaio 2008 l'assegno regionale al nucleo familiare è erogato anche a famiglie con 1 figlio entro il settimo anno di vita. In presenza di due o più figli l'assegno continua ad essere erogato fino alla maggiore età.

    Presupposti d'accesso
    a) Sono equiparati ai figli minorenni:

  • figli maggiorenni disabili;
  • nipoti in linea diretta minorenni ovvero maggiorenni se disabili;
  • fratelli, sorelle ed i nipoti in linea collaterale minorenni orfani di entrambi i genitori;
  • fratelli, sorelle ed i nipoti in linea collaterale disabili;
  • minori affidati dal Tribunale o con provvedimento amministrativo a tempo pieno;
  • maggiorenni disabili posti sotto tutela, curatela, amministrazione di sostegno.
  • Sono considerati disabili i soggetti riconosciuti invalidi civili minorenni o con grado di invalidità pari o superiore al 74% nonchè i ciechi civili ed i sordomuti.
    I figli ed equiparati devono figurare sullo stato di famiglia del/della richiedente.

    b) Residenza:
  • 5 anni di residenza in Regione Trentino-Alto Adige o
  • 15 anni in Regione Trentino-Alto Adige (anche con interruzioni), di cui almeno 1 anno ininterrottamente antecedente alla presentazione della domanda

  • Se la persona richiedente non soddisfa i requisiti della residenza deve possederli il coniuge.

    c) Il/la richiedente deve appartenere ad uno dei seguenti gruppi:
  • lavoratori/trici,
  • pensionati,
  • lavoratori/trici autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti/mezzadri),
  • non iscritti a forme di previdenza obbligatoria (p.es. casalinghe, studenti),
  • disoccupati/e,
  • in mobilità,
  • collaborazioni coordinate e continuative, contratto a progetto o programma,
  • liberi professionisti.
  • Entità degli assegni ed erogazione
    L'ammontare dell'assegno varia in base al reddito e patrimonio e dal numero dei componenti del nucleo familiare. I pagamenti verranno effettuati mensilmente in rate posticipate di un mese sul conto bancario indicato.

    Scadenze
    La domanda per l'anno 2010 può essere presentata solo a partire dal momento in cui si possiedono i requisiti. La decorrenza della domanda parte dal mese successivo dalla presentazione della stessa. Ad esempio se la domanda viene presentata in marzo l'assegno spetta dal mese di aprile.
    Per garantire continuità nell'erogazione dell'assegno, la domanda deve essere ripresentata annualmente a partire dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno.
    Valutazione del reddito e patrimonio:
    Per le domande con anno di riferimento 2011, che si possono presentare a partire dall'1 settembre 2010, si deve indicare il reddito dell'anno 2009 e la situazione patrimoniale al 31.12.2009.

    24.08.2010, 00:00

     
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