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12.02.2012     /  Home

Ritenuta d'acconto per pagamenti di lavori di ristrutturazione e risanamento energetico


A partire dal 1° luglio 2010 viene applicata la ritenuta del 10 % su lavori ristrutturazione e risanamento energetico. Di seguito si illustra la novità.

A decorrere dal 1° luglio 2010, alla presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta (p.es. interventi con detrazione del 36% o 55%), la banca o la Posta dovrebbero essere tenute a operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto all'atto dell'accreditamento al beneficiario.

Importante: Le imprese tenute a eseguire operazioni per le quali il committente beneficia di una deduzione/detrazione incassono l'importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto.

La ritenuta d'acconto è un credito d'imposta che diminuisce il debito fiscale della ditta nella dichiarazione dei redditi.
Questa novità determina una perdita di liquidità per le imprese artigiane coinvolte.

Che cosa cambia:

Per il committente (privato, condominio)

Committente
Per chi commissiona i lavori non cambia niente. Devono essere mantenuti gli stessi adempimenti di prima (p.es. bonifico su cui va indicato il codice fiscale o la partita IVA del fornitore, ecc.)



 
Per le banche
Banca, posta
La Banca, o la posta, ricevendo il bonifico, prima di girarlo sul c/c dell'impresa o dell'artigiano, deve applicare una ritenuta del 10%.





Per l'artigiano
Aziende
L'artigiano che esegue i lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica emette una fattura che comprende il costo al 100%. Con le nuove regole sul conto dell'artigiano verrà versato non più l'intero importo della fattura ma ca. il 90%.
La ritenuta d'acconto può (non deve) essere esposta in fattura.
 


Problemi:
  • Perdita di liquidità di almeno 10% per le imprese artigiane
  • onere burocratico per l'artigiano e per le banche, perdita di tempo


    La circolare ministeriale n. 40 del 28.07.2010 chiarisce quanto segue:
  • l'importo dei bonifici, effettuati dai soggetti committenti a favore dei soggetti che hanno effettuato l'intervento / lavoro (che consente la detrazione del 36% - 55%), è comprensivo anche dell'IVA addebitata in via di rivalsa
  • la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l'IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta"
  • la misura dell'aliquota IVA applicata alle prestazioni di servizi / cessioni di beni, in esame, varia a seconda della tipologia di spesa sostenuta;
  • alle banche / Poste non è noto l'ammontare dell'IVA ricompreso nel bonifico, "informazione che, anche se richiesta all'ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz'altro soggetta a margini di imprecisione"
  • ciò comporta, quindi, che la ritenuta d'acconto nella misura del 10%, da parte delle banche / Poste, va operata sull'ammontare del bonifico decurtato dell'IVA "forfetizzata" nella misura del 20%;

    Esempio:
    La ditta Rossi fattura al sig. Caio un intervento di ristrutturazione eseguito sull'abitazione dello stesso.
    Per il suddetto intervento il sig. Caio intende beneficiare della detrazione del 36%.
    In data 2.8.2010 il sig. Caio, secondo le modalità normativamente previste, effettua il bonifico a favore della ditta Rossi per l'importo di Euro 7.000.
    La banca, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuta ad operare, sull'importo bonificato di Euro 7.000, la ritenuta d'acconto del 10% pari a Euro 583,33 in quanto calcolata sulla "base imponibile" di Euro 5.833,33 pari all'ammontare di Euro 7.000 "decurtato" del 20% (7.000 : 1,2).
    La ditta Rossi "incasserà" quindi Euro 6.416,67 (7.000 - 583,33).

    In alcuni casi il corrispettivo relativo ai lavori potrebbe già essere assoggettato ad una ritenuta d'acconto (per esempio 4% verso i condomini). L'Agenzia delle Entrate precisa che in tali circostanze, al fine di evitare l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto, va operata la sola nuova ritenuta del 10%.

    In sede di prima applicazione della nuova diposizione non verranno applicati sanzioni in relazioni a violazioni nell'applicazione della norma in quanto molto complessa.


  • 04.08.2010, 00:00

     
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