A partire dal 1° luglio 2010 viene applicata la ritenuta del 10 % su lavori ristrutturazione e risanamento energetico. Di seguito si illustra la novità.
A decorrere dal 1° luglio 2010, alla presenza di un
pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa
sostenuta beneficiano di una deduzione o una detrazione d'imposta (p.es.
interventi con detrazione del 36% o 55%), la banca o la Posta dovrebbero essere
tenute a operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto all'atto
dell'accreditamento al beneficiario.
Importante: Le
imprese tenute a eseguire operazioni per le quali il committente beneficia di
una deduzione/detrazione incassono l'importo spettante al netto della predetta
ritenuta del 10% a titolo di acconto.
La ritenuta d'acconto è un credito
d'imposta che diminuisce il debito fiscale della ditta nella dichiarazione dei
redditi. Questa novità determina una perdita di liquidità per le imprese
artigiane coinvolte.
Che cosa cambia:
Per il committente (privato,
condominio)
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| Committente | Per chi commissiona i lavori non cambia
niente. Devono essere mantenuti gli stessi adempimenti di prima (p.es. bonifico
su cui va indicato il codice fiscale o la partita IVA del fornitore, ecc.)
Per le banche
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| Banca, posta | La Banca, o la posta, ricevendo il
bonifico, prima di girarlo sul c/c dell'impresa o dell'artigiano, deve applicare
una ritenuta del 10%.
Per l'artigiano
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| Aziende | L'artigiano che esegue i lavori di
ristrutturazione o di riqualificazione energetica emette una fattura che
comprende il costo al 100%. Con le nuove regole sul conto dell'artigiano verrà
versato non più l'intero importo della fattura ma ca. il 90%. La ritenuta
d'acconto può (non deve) essere esposta in fattura.
Problemi:
Perdita di liquidità di almeno 10% per le imprese artigiane
onere burocratico per l'artigiano e per le banche, perdita di
tempo
La circolare ministeriale n. 40 del 28.07.2010 chiarisce
quanto segue:
l'importo dei bonifici, effettuati dai soggetti committenti a favore dei
soggetti che hanno effettuato l'intervento / lavoro (che consente la detrazione
del 36% - 55%), è comprensivo anche dell'IVA addebitata in via di rivalsa
la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere
l'IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità
di tale imposta"
la misura dell'aliquota IVA applicata alle prestazioni di servizi / cessioni
di beni, in esame, varia a seconda della tipologia di spesa sostenuta;
alle banche / Poste non è noto l'ammontare dell'IVA ricompreso nel bonifico,
"informazione che, anche se richiesta all'ordinante il bonifico, comporterebbe
un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz'altro
soggetta a margini di imprecisione"
ciò comporta, quindi, che la ritenuta d'acconto nella misura del 10%, da
parte delle banche / Poste, va operata sull'ammontare del bonifico decurtato
dell'IVA "forfetizzata" nella misura del 20%;
Esempio: La ditta
Rossi fattura al sig. Caio un intervento di ristrutturazione eseguito
sull'abitazione dello stesso. Per il suddetto intervento il sig. Caio intende
beneficiare della detrazione del 36%. In data 2.8.2010 il sig. Caio, secondo
le modalità normativamente previste, effettua il bonifico a favore della ditta
Rossi per l'importo di Euro 7.000. La banca, in qualità di sostituto
d'imposta, è tenuta ad operare, sull'importo bonificato di Euro 7.000, la
ritenuta d'acconto del 10% pari a Euro 583,33 in quanto calcolata sulla "base
imponibile" di Euro 5.833,33 pari all'ammontare di Euro 7.000 "decurtato" del
20% (7.000 : 1,2). La ditta Rossi "incasserà" quindi Euro 6.416,67 (7.000 -
583,33).
In alcuni casi il corrispettivo relativo ai lavori potrebbe già essere
assoggettato ad una ritenuta d'acconto (per esempio 4% verso i condomini).
L'Agenzia delle Entrate precisa che in tali circostanze, al fine di evitare
l'applicazione di una doppia ritenuta d'acconto, va operata la sola nuova
ritenuta del 10%.
In sede di prima applicazione della nuova diposizione
non verranno applicati sanzioni in relazioni a violazioni nell'applicazione
della norma in quanto molto
complessa.
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