Entrerà in vigore il prossimo 20 luglio il Regolamento Ce n. 1333/2008, che prevede nuovi obblighi per l'indicazione della presenza di additivi negli alimenti. Le indicazioni previste devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente.
Il regolamento 1333/2008/CE armonizza definitivamente l'uso degli additivi
alimentari nella Comunità. Questo include anche l'obbligo di riportare
informazioni addizionali:
Per quali coloranti sono richieste
informazioni aggiuntive?
Elenco dei coloranti alimentari per i quali
l'etichettatura degli alimenti include informazioni addizionali è riportato
nell'allegato V del regolamento 1333/2008/CE. Questi allegati sono destinati a
subire modifiche nel tempo.
Esempio di avvertenza:
in italiano: "denominazione o numero E del colorante/dei coloranti":
può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei
bambini
Sunset yellow (E 110) (*)
Giallo di chinolina (E 104) (*)
Carmoisina (E 122) (*)
Rosso allura (E 129) (*)
Tartrazine (E 102) (*)
Ponceau 4R (E 124) (*)
...
(*) Ad eccezione degli alimenti in cui il colorante è stato
utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base
di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d'uovo.
Da quando sono obbligatorie queste informazioni aggiuntive?
L'articolo 24 (relativo gli obblighi sopra indicati N.d.R.) si
applica a decorrere dal 20 luglio 2010.
Gli alimenti immessi sul mercato
o etichettati anteriormente al 20 luglio 2010 e NON conformi possono essere
commercializzati fino
al corrispondente termine minimo di conservazione o
alla data di scadenza.
Dove devono essere apposte queste
infomazioni?
In relazione alle informazioni si applica di conseguenza
l'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 2000/13/CE.(Vedi art. 24, comma 2 del
reg. 1333/2008/CE).
Fonte: Informazioni sul sito della Camera di Commercio di Bolzano.
Qui trovate il regolamento 1333/2008/CE
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